Dichiarazione TARI per utenze non domestiche

(urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1)
  • Servizio attivo
Procedimento di dichiarazione tari per utenze non domestiche

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

La dichiarazione TARI deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio dell'iscrizione, variazione, occupazione o detenzione dei locali, ai fini della determinazione dell'imposta..

Per ulteriori informazioni relative alle diverse tipologie di rifiuti, consulta l'informativa

Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione unità immobiliare ai fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze non domestiche
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il titolo di possesso
Documentazione per iscrizione, variazione o detassazione per rifiuti speciali
Copia del MUD relativo all'anno precedente a quello in cui viene richiesta l'esenzione e copia del contratto di smaltimento con ditta o società autorizzata
Copia della planimetria dell’insediamento produttivo con indicazione della superficie di ogni locale e porzione di area scoperta e relativa destinazione tra le diverse tipologie di rifiuti

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 90 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 21/10/2024 08:48.35