Descrizione
Per specifiche esigenze ed incarichi di alta specializzazione le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ed esperti di particolare e comprovata specializzazione.
Il conferimento di questi incarichi deve essere nell'ambito dei presupposti previsti dal Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, art. 7, com. 6:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
- attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
- non è ammesso il rinnovo
- l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.